LEGGE DI STABILITA' 2014 |
1. Riduzione della durata fiscale per imprese e professionisti/lavoratori autonomi
2. Eliminazione dell’IPT su riscatto del leasing auto
3. Nuova imposta di registro sul subentro da parte di un nuovo utilizzatore nel contratto di leasing immobiliare strumentale.
La
prima e più importante modifica va incontro alle esigenze delle
imprese, in particolare delle PMI, cuore del tessuto produttivo italiano
e rappresentative di oltre il 75% del portafoglio leasing in Italia.
È
un intervento imperniato su una anticipazione dei tempi di ammortamento
fiscale degli investimenti finanziati attraverso la formula del
leasing, che consentirà di creare gli stimoli necessari per effettuare
quelle scelte di investimento idonee a rilanciare ed accrescere la
competitività delle PMI, anche su nuovi mercati.
Attualmente,
in caso di leasing finanziario la deducibilità dei canoni è correlata
ad una "durata minima fiscale" non inferiore ai 2/3 del periodo
d'ammortamento ordinario, mentre regole specifiche riguardano i
contratti di leasing immobiliare (18 anni) e di autovetture.
Con
un intervento di politica fiscale e di semplificazione, la Legge di
Stabilità reintroduce per i nuovi contratti di leasing finanziario
stipulati dal
1° gennaio 2014 il regime fiscale che fino ad ottobre 2005 aveva
rappresentato un leva importante per lo sviluppo del prodotto. In
sostanza, per le imprese e per i professionisti/lavoratori autonomi si
fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili e pari
alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il
targato).
Particolarmente
interessante è il nuovo regime del leasing immobiliare in cui la durata
fiscale passa dagli attuali 18 ai 12 anni e riguarda non solo le
imprese ma anche i professionisti e lavoratori autonomi; questi ultimi
oggi non possono dedurre né in caso di acquisto né in caso di leasing.
Le
novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato
commerciale e industriale, mentre con riferimento alle autovetture,
sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente;
resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle
autovetture non strumentali che si continueranno a dedurre in 4 anni.
2. Eliminazione IPT su riscatto del leasing auto
Un'importante
novità con impatti positivi sul leasing auto è l'eliminazione dal 1°
gennaio 2014 dell'IPT sul riscatto dei veicoli in leasing; fino ad oggi
infatti, il cliente che acquisisce a titolo di leasing finanziario un
veicolo, al contrario dell'acquisto, si trova a sostenere una doppia ed
ingiustificata imposizione in sede di stipula e di riscatto del veicolo
in leasing. Tale sperequazione oggi risulta ancora maggiore nei casi di
leasing di veicoli cd. "pesanti" laddove l'IPT supera addirittura il
prezzo di riscatto del veicolo.
3. Nuova imposta di registro sul subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale
A
copertura del gettito derivante dalle disposizioni sulla riduzione
della durata fiscale e sull'eliminazione dell'IPT nel leasing, ma
ragionevolmente per ragioni antielusive e di perequazione fiscale, il
governo è intervenuto a disciplinare il subentro nel contratto di
leasing immobiliare strumentale ai fini delle imposte d’atto: un evento
trasversale e non frequente nel leasing immobiliare che avviene
tendenzialmente negli ultimi anni del contratto in cui il nuovo
utilizzatore (cessionario), mediante l'assunzione dell'opzione di
riscatto, intende finalizzare l’acquisto dell'immobile oggetto del
contratto di leasing e non il godimento dello stesso in vigenza del
contratto.
Mentre
oggi l’atto di subentro/cessione del contratto immobiliare, seppur
motivato dalle ragioni su esposte, non sconta alcuna imposta d’atto, dal
2014 sconterà l'imposta di registro del 4% calcolata sul corrispettivo
pattuito (tra nuovo e precedente utilizzatore) per il subentro nel
contratto immobiliare aumentato della quota capitale compresa nei canoni
ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
È
infatti prassi consolidata determinare il corrispettivo per la cessione
del contratto quale differenza tra il valore normale attribuito dalle
parti all'immobile e l'ammontare della quota capitale compresa nei
canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto; il cessionario
(nuovo utilizzatore) si accolla l'onere del pagamento dei canoni residui
di leasing e del prezzo di cessione finale.
L’introduzione
dell’obbligo di registrazione dell’atto di cessione avrebbe anche il
vantaggio di far emergere il maggior reddito imponibile in capo al
cedente (precedente utilizzatore) a fronte del subentro nel contratto da
parte del nuovo utilizzatore. Nessun adempimento e formalità sono
previsti in capo alla società di leasing.