L’art. 18 del D.L. 24.6.2014, n. 91 propone un’interessante misura fiscale a sostegno delle imprese che
investono nell’acquisto di determinati beni mobili strumentali nuovi. In particolare, i soggetti interessati
sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata, che
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO (approvata
con provvedimento direttoriale 16 novembre 2007), nel periodo che va dal 5 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
Su tali investimenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% calcolato sul seguente differenziale:
ammontare degli investimenti effettuati nel suddetto periodo e media degli investimenti eseguiti sui
medesimi beni realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.
In relazione a tale conteggio, è necessario tener conto che:
per le imprese costituite da meno di cinque anni: si deve aver riguardo alla media degli investimenti
effettuati nei periodi d’imposta precedenti, anche se inferiori a cinque;
per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (ammesse comunque
all’agevolazione). si ha riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo
d’imposta;
nel calcolo della media è possibile escludere il periodo d’imposta in cui gli investimenti sono stati
maggiori;
L'incentivo si calcola limitatamente all'eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato in eccesso
rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti (per investimenti in analoghi beni nuovi),
escludendo quello con importo più elevato. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2014, si
calcolerà la media del periodo 2009-2013; se l'importo più elevato è del 2010, la media sarà data dalla
somma di (2009+2011+2012+2013) diviso quattro. Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media è
invece basata sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell'annualità più elevata.
non assumono rilievo gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000.
In merito al credito d’imposta maturato, il comma 4 dell’art. 18 in commento stabilisce che lo stesso va
ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, e deve essere indicato nella dichiarazione in cui lo
stesso e maturato ed in quelle successive in cui avviene l’utilizzo. In relazione a tale credito d’imposta, si
deve tener altresì conto che:
• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
• non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (c.d. pro-rata di indeducibilità in
presenza di proventi esenti);
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è
soggetto al limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (euro 250.000 da indicare nel
quadro RU del modello Unico);
• la prima quota annuale è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato
l’investimento (nel 2015 per le imprese che maturano il credito d’imposta per investimenti effettuati nel
periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014).
Il comma 6 dell’art. 18 si preoccupa di prevedere regole volte ad evitare un’indebita fruizione del credito
d’imposta, stabilendo che lo stesso è revocato allorchè i beni oggetto dell’investimento agevolato siano
ceduti a terzi, ovvero autoconsumati o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima del
secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Ciò significa che per i beni acquisti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può
avvenire prima 1° gennaio 2017, mentre per quelli acquisiti nel 2015 (fino al 30 giugno), l’alienazione non può
avvenire fino al 31 dicembre 2017.
Ulteriore fattispecie di decadenza è stabilita nell’ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in strutture
produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza
dell’attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello
di presentazione della dichiarazione). Infine, il comma 7 dell’art. 18 stabilisce che il credito d’imposta
indebitamente utilizzato debba essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificate una delle ipotesi di decadenza in precedenza
illustrate. Resta fermo inoltre il diritto al recupero del predetto indebito anche a seguito di attività di
accertamento e controllo da parte dell’Agenzia, nel qual caso l’importo è maggiorato di sanzioni ed
interessi (comma 8).
L'INCENTIVO
L'incentivo è costituito da un credito di imposta pari al 15% dell'eccedenza di investimenti (da calcolarsi
come sopra indicato), che le imprese potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 senza
applicazione di limiti di importo. La compensazione potrà effettuarsi in tre rate annuali partendo dal
1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento. Ad esempio, supponendo che nel
secondo semestre 2014 siano effettuati investimenti agevolati di 1.000.000 di euro a fronte di una
media dei cinque esercizi precedenti pari a 600.000 euro, l'impresa detasserà
400.000 euro con spettanza di un credito di imposta di 60.000 euro. La compensazione di
quest'ultimo avverrà per 20.000 euro dal 1° gennaio 2016, per ulteriori 20.000 nel 2017 e per i
restanti 20.000 euro nel 2018. Il credito di imposta, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per
competenza, infine, non concorre alla formazione del reddito di impresa (Irpef o Ires) né rientra
nell'imponibile Irap.
BENEFICIARI
A chi spetta. Ditte individuali, società di persone e di capitali, coop, stabili organizzazioni in Italia di imprese
estere
Investimenti agevolati. Acquisti, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi compresi nella
tabella Ateco 28
PERIODO RILEVANTE
Dalla data di entrata in vigore del Dl al 30 giugno 2015
Importo agevolato. Costo dei beni che eccede la media di investimenti nel quinquennio precedente
(esclusa annualità con importo maggiore)
INCENTIVO.
Credito di imposta del 15% calcolato sull'importo agevolato
COME SI UTILIZZA.
Compensazione in tre quote annuali dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello
dell'investimento
START UP
Start up. L'incentivo riguarda anche le imprese costituite da meno di cinque esercizi, che calcoleranno
l'eccedenza di investimenti rispetto alla media di tutti gli anni dalla loro costituzione (escluso quello con
acquisti maggiori)
Nuove imprese. Per i contribuenti che avviano l'attività di impresa dopo l'entrata in vigore della
norma, l'intero importo degli investimenti in beni nuovi effettuati nei periodi agevolati (fino cioè al 30
giugno 2015) è valido per il calcolo del credito di imposta del 15%
Decadenza. L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti prima del secondo esercizio successivo o se gli stessi,
entro il termine degli accertamenti, sono collocati in strutture produttive all'estero