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sabato 12 gennaio 2013

Iva per cassa


IVA PER CASSA
Iva per cassa
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il nuovo regime prevede la liquidazione Iva secondo la contabilità di cassa, estendendola ad altri soggetti, in particolare a coloro che hanno un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro. E’ stato in particolare il decreto crescita, il DL n. 83/2012 ad aver ampliato la platea dei contribuenti che possono godere del regime dell’Iva per cassa, prevedendo l’esercizio di tale opzione per le imprese con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, a differenza dei 200 mila euro precedenti.
Cosa significa Iva per cassa?
In sostanza tale regime prevede la possibilità di postergare il pagamento Iva al momento dell’incasso. Il pagamento dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva quindi viene differito al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. L’opzione al regime in questione è esclusa però quando il cliente, prima che sia trascorso il termine, sia assoggettato a procedure concorsuali, quali il fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Adempimenti a carico del contribuente che adotti il regime dell’Iva per cassa
Il contribuente che decide di optare per il regime di liquidazione dell’”Iva per cassa” è tenuto ad indicare sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa” con il riferimento all’articolo “32 bis D.L. n. 83/2012”. Detto obbligo formale è importante anche per integrare il comportamento concludente che manifesta l’adozione del regime. Ciò nonostante, la Circolare 44/E ha precisato che l’omessa indicazione della dicitura sulle fatture emesse è considerata una violazione formale e non inficia l’esercizio dell’opzione per il regime se la volontà di adottarlo sia altrimenti riscontrabile. Come detto il regime dell’Iva per cassa riguarda esclusivamente il momento in cui sorge l’esigibilità o la detraibilità dell’imposta. Di conseguenza l’emissione della fattura e la registrazione della stessa negli appositi registri previsti dalla normativa Iva dovrà avvenire nei termini ordinari.
Adempimenti a carico del cessionario (o committente)
In capo al cessionario (o committente) destinatario della fattura non sorge alcun obbligo, salvo che non abbia optato a sua volta per la liquidazione “Iva per cassa”. Il nuovo regime, infatti, a differenza di quello previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (ora abrogato), è “asimmetrico”: l’esercizio del diritto di detrazione in capo al cessionario (o committente) non è subordinato al pagamento della fattura. L’”Iva per cassa” ha effetto quindi solo per il soggetto che emette la fattura, il quale sarà tenuto a versare l’imposta nell’ambito della liquidazione (mensile o trimestrale) nella quale ricade la data di incasso della fattura.