IVA PER CASSA |
Iva
per cassa
Liquidazione
dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il
nuovo regime prevede la liquidazione Iva secondo la contabilità di
cassa, estendendola ad altri soggetti, in particolare a coloro che
hanno un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro. E’ stato in
particolare il decreto crescita, il DL n. 83/2012 ad aver ampliato la
platea dei contribuenti che possono godere del regime dell’Iva per
cassa, prevedendo l’esercizio di tale opzione per le imprese con
volume d’affari non superiore a due milioni di euro, a differenza
dei 200 mila euro precedenti.
In
sostanza tale regime prevede la possibilità di postergare il
pagamento Iva al momento dell’incasso. Il pagamento dell’imposta
relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva
quindi viene differito al momento dell’incasso dei relativi
corrispettivi, ma
comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della
prestazione.
L’opzione al regime in questione è esclusa però quando il
cliente, prima che sia trascorso il termine, sia assoggettato a
procedure concorsuali, quali il fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi.
Adempimenti
a carico del contribuente che adotti il regime dell’Iva per cassa
Il
contribuente che decide di optare per il regime di liquidazione
dell’”Iva per cassa” è tenuto ad indicare sulle fatture emesse
l’annotazione “Iva
per cassa” con
il riferimento all’articolo “32
bis
D.L. n. 83/2012”.
Detto obbligo formale è importante anche per integrare il
comportamento concludente che manifesta l’adozione del regime. Ciò
nonostante, la Circolare 44/E ha precisato che l’omessa indicazione
della dicitura sulle fatture emesse è considerata una violazione
formale e non inficia l’esercizio dell’opzione per il regime se
la volontà di adottarlo sia altrimenti riscontrabile. Come detto il
regime dell’Iva per cassa riguarda esclusivamente il momento in cui
sorge l’esigibilità o la detraibilità dell’imposta. Di
conseguenza l’emissione della fattura e la registrazione della
stessa negli appositi registri previsti dalla normativa Iva dovrà
avvenire nei termini ordinari.
Adempimenti
a carico del cessionario (o committente)
In
capo al cessionario (o committente) destinatario della fattura non
sorge alcun obbligo, salvo che non abbia optato a sua volta per la
liquidazione “Iva per cassa”. Il nuovo regime, infatti, a
differenza di quello previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008
(ora abrogato), è “asimmetrico”: l’esercizio del diritto di
detrazione in capo al cessionario (o committente) non è subordinato
al pagamento della fattura. L’”Iva per cassa” ha effetto quindi
solo per il soggetto che emette la fattura, il quale sarà tenuto a
versare l’imposta nell’ambito della liquidazione (mensile o
trimestrale) nella quale ricade la data di incasso della fattura.